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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“RYU HON “ROSIGNANO””
STATUTO
TITOLO 1 -
L'ASSOCIAZIONE
Art.1) E’ Costituita l’associazione sportiva di “ARTI MARZIALI”
denominata:
“RYU HON “ROSIGNANO””
con sede in Rosignano Solvay Frazione di
Rosignano M.mo (LI) in P.za Risorgimento 12 e i cui colori sociali sono:
NERO - ARANCIONE.
È possibile l'apertura di sedi
dell’Associazione anche in altre città. Variazioni nella sede legale o
nel domicilio fiscale comporteranno l'automatico adeguamento dei dati
indicati del presente articolo, senza necessità di ulteriori atti.
Art.2)
L’associazione è apolitica, non
persegue scopo di lucro,
non è condizionata da distinzioni
etniche, ideologiche e confessionali, è costituita come associazione
sportiva dilettantistica e si propone di praticare l’attività delle ARTI
MARZIALI, secondo le norme statutarie e i regolamenti della FIJLKAM,
della quale riconosce l’autorità e ne accetta ogni decisione.
Art.3)
Scopi dell’organizzazione:
Promuovere, organizzare e gestire,
nell’ambito della FIJLKAM, la pratica agonistica e la pratica
dimostrativa delle ARTI MARZIALI.
TITOLO 2- PATRIMONIO ED
ESERCIZIO SOCIALE
Art.4)
Il Patrimonio sociale è
costituito:
a)
dai beni
mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b)
da
contributi finalizzati, lasciti e donazioni.
Art.
5)
L'Associazione può acquisire a titolo
gratuito od oneroso
qualunque bene o servizio necessario al
raggiungimento dei fini sociali, possedendo ed amministrando:
a)
le quote di iscrizione all'Associazione;
b)
i versamenti dei soci per la partecipazione alle attività
sociali;
c)
i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di
chiunque intenda concederli.
TITOLO 3- I SOCI
Art. 6)
L'iscrizione all'Associazione è libera.
Possono aderirvi le
persone fisiche, i legali rappresentanti
di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di
qualunque nazionalità. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di
domanda ed al versamento della quota fissa annualmente quantificata dal
Consiglio Direttivo.
È possibile per il Presidente conferire,
a persone particolarmente meritevoli, la qualifica di socio onorario
previa delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari rimangono
iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote di
iscrizione.
Art. 7)
Tutti i soci sono iscritti per un solo
anno.
(1gennaio – 31 dicembre)
È esclusa la possibilità di iscrizione
temporanea all’Associazione, quindi ogni domanda si intende presentata
per la piena partecipazione alle attività sociali fino alla data del 31
dicembre di ciascun anno. È altresì esclusa la trasmissibilità della
qualifica di socio, della quota associativa e contributi suppletivi, la
rivalutazione della stessa quota e di eventuali contributi suppletivi
versati.
Art. 8)
Il Presidente è l'organo preposto
all'ammissione di nuovi soci,
sulla base delle indicazioni annualmente
deliberate dal Consiglio Direttivo. La domanda, scritta, si intende
accettata con la consegna o l'invio, al nuovo socio, della tessera
sociale. Il rigetto di una domanda di iscrizione può esserci solo per
gravi motivi (persona con precedenti penali, certezza di una precedente
espulsione del richiedente da altra associazione similare, mancanza di
requisiti morali) e dovrà essere motivata al Consiglio Direttivo da
parte del Presidente. Avverso questo rigetto è ammesso ricorso, da parte
del richiedente, allo stesso Consiglio Direttivo.
Art. 9)
Nessun
socio può esprimere pareri, opinioni od assumere
obbligazioni per conto dell'Associazione,
se non formalmente autorizzato dal Presidente. Il controllo sull'operato
dei soci, sia esso amministrativo, etico o disciplinare, è competenza
del Consiglio Direttivo, che deve agire, oltre che di propria
iniziativa, anche a seguito di segnalazione del Presidente, del
Responsabile di Sede, di altri soci, di esterni all'Associazione.
Art.10)
È possibile delegare ad alcuni
soci, in possesso di specifiche
competenze, la direzione di settori
dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo e successivo
incarico del Presidente. La nomina può essere revocata dal Presidente,
sempre previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora il socio non
adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico
affidato.
Art.11)
La
qualità di socio si perde per mancato rinnovo dell'iscrizione,
per dimissioni o per indegnità, decretata
dal Presidente su delibera Consiglio Direttivo.
Art.12)
I soci si distinguono in:
a.)
socio fondatore:
per socio fondatore si intendono i soci
firmatari del seguente atto costitutivo:
b.)
socio ordinario/atleta:
per socio ordinario si intendono tutti
coloro che richiedono di associarsi.
TITOLO 4- GLI ORGANI
SOCIALI
Art.13)
Gli organi sociali sono:
·
Il Presidente;
·
Il Vice Presidente;
·
Il Consiglio Direttivo;
·
Il Segretario economo;
·
I Revisori dei conti;
·
Il Collegio dei Probiviri.
Nessuna delle predette cariche è soggetta
a specifiche retribuzioni.
Rimangono in carica per due anni sociali
e vengono sostituiti con regolari votazioni dei soci a fine mandato, o
per regolari dimissioni dell’interessato.
Art.14)
L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
È costituita da tutti i soci regolarmente
iscritti all'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al
voto nelle riunioni dell'Assemblea generale, purché in regola con
l'iscrizione e con il versamento delle quote sociali.
In caso di impossibilità a partecipare
all'Assemblea è ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto
al voto, ma nessun socio può presentare più di una delega.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria
dal Presidente una volte all’anno per l’approvazione del bilancio
preventivo ed il conto consuntivo ed una volta ogni due anni per
l'elezione del Consiglio Direttivo; al fine di garantire la massima
democrazia nell’elezione degli organi sociali, ai soci che non possono
direttamente intervenire alla riunione è consentito esprimere il voto
per corrispondenza scritta o elettronica.
L’assemblea straordinaria è convocata dal
Presidente per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento
dell'Associazione, la destinazione dei beni sociali in caso di
scioglimento, o per discutere altri gravi od importanti argomenti. Per
queste materie non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione
straordinaria viene anche disposta, d'obbligo, quando lo richieda la
maggioranza semplice (metà più uno) dei membri del Consiglio Direttivo o
i 3/4 degli aventi diritto al voto.
Tutte le assemblee sono convocate almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento con avviso scritto
affisso nella sede sociale, lettera indirizzata a tutti i soci, nonché
eventuali altre forme di comunicazione.
L'Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione con un numero di presenti pari alla metà più uno
degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, cioè trascorsa
un'ora dalla prima convocazione, con qualunque numero di presenti. Le
deliberazioni sono in ogni caso assunte con la maggioranza della metà
più uno dei presenti.
Art.15)
Il Presidente
E’ il legale rappresentante
dell'Associazione, l'unica persona abilitata ad esprimere ufficialmente
le volontà sociali e ad assumere obbligazioni per conto
dell'Associazione. Rimane in carica due anni, con mandato rinnovabile e
viene eletto dall’Assemblea dei soci fra i propri membri. La nomina
avviene in prima votazione con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci
aventi diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei
presenti. In caso di temporaneo impedimento all'esercizio delle sue
funzioni, oppure in caso di giustificata assenza alle riunioni degli
organi statutari, è automaticamente sostituito dal membro del Consiglio
Direttivo più anziano nell'iscrizione all'Associazione. In caso di
cessazione definitiva dall’incarico o in caso di decesso il membro più
anziano del Consiglio Direttivo si incaricherà di indire entro sei (6)
mesi nuove elezioni.
Art.16)
Il Consiglio Direttivo
è composto da cinque membri eletti ogni
due anni dall’Assemblea dei soci fra i propri membri. La nomina avviene
in prima votazione con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci aventi
diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei presenti.
Non esistono formalità particolari per la presentazione delle
candidature per questo organo; ogni socio potrà presentare la propria
entro il 31 dicembre dell’anno antecedente alle votazioni. In sede di
Assemblea Generale sarà effettuato il controllo della sussistenza delle
condizioni di eleggibilità (aver presentato domanda di iscrizione
all’associazione ed essere in regola con il versamento delle quote
sociali), quindi si passerà alla votazione ed i cinque soci che
riporteranno il maggior numero di voti saranno eletti. In caso di morte
o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il
consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione con il primo dei
non eletti i quali rimangono in carica sino alla scadenza naturale del
mandato.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito
all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo
svolgimento delle attività sociali ed all'acquisizione dei beni e
servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari, quantifica
annualmente le quote di iscrizione.
Viene convocato dal Presidente almeno tre
giorni prima della riunione, mediante lettera o altri mezzi di
comunicazione, anche elettronica. Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e
delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In caso di
rifiuto di convocazione da parte del Presidente è ammessa
l'auto-convocazione su richiesta di almeno tre membri. Il membro del
Consiglio Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive,
oppure dimissionario, od anche espulso, è dichiarato decaduto e
sostituito immediatamente mediante surroga con il primo dei non eletti.
Nel caso di esaurimento della lista il Consiglio Direttivo continua
regolarmente ad operare anche con un numero di membri inferiore al
previsto, purché il numero di quelli in carica non sia inferiore a tre,
nel qual caso sarà necessario indire una nuova Assemblea dei soci per
eleggere i membri mancanti. Il Consiglio Direttivo così integrato,
decadrà in ogni caso al termine dei due anni dall’elezione iniziale.
Nelle delibere di impegno di spesa il
Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di
bilancio, in quanto il Presidente, in qualità di responsabile nei
confronti di terzi, può rifiutare di disporre spese prive di copertura
finanziaria.
Tutte le delibere, sia dell’Assemblea dei
soci sia del Consiglio Direttivo, sono pubbliche, in pratica sono
disponibili presso la sede legale per la consultazione, previa richiesta
scritta, da parte di tutti i soci.
Art.17)
I Revisori dei conti
Sono nominati dall’assemblea ordinaria
nella misura di due effettivi e uno supplente.
I revisori dei conti possono assistere
senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano
sull’amministrazione dell’associazione.
I revisori dei conti restano in carica
con le stesse modalità del consiglio direttivo.
Art.18)
Il Collegio dei Probiviri
è nominato dall’assemblea ordinaria nella
misura di due effettivi. Hanno il compito di intervenire sulle questioni
interne dell’Associazione sui diverbi dei Soci. Restano in carica con le
stesse modalità del consiglio direttivo.
TITOLO 5- LA GESTIONE
FINANZIARIA
Art.19)
L'esercizio finanziario coincide
con l'anno solare;
il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo con la collaborazione
dei Responsabili di Sede, sono approvati dall’Assemblea dei Soci entro
il 28 febbraio di ogni anno. È ammesso utilizzare il consuntivo come
preventivo di partenza per la gestione dell’esercizio finanziario
successivo. Eventuali variazioni nei capitoli di entrata e di uscita
saranno soggetti ad approvazione in sede di consuntivo.
Art.20)
Il Presidente
è l'organo preposto a disporre impegni di
spesa sia per il funzionamento sia per l’acquisto di attrezzature. Può
disporre direttamente acquisti di beni e servizi fino all’importo
massimo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. Per impegni di
spesa di valore unitario superiore a detto importo dovrà sottoporre la
spesa all’approvazione del Consiglio Direttivo, presentando almeno tre
preventivi, da comparare sia sotto il profilo dell’economicità
dell’offerta che della validità del prodotto.
Art.21)
Oltre a tutti i registri previsti
dalle norme tributarie
ed amministrative, l'Associazione è
obbligata alla tenuta dei seguenti libri:
a)
il giornale di cassa delle entrate e delle uscite;
b)
il libro verbali dell'Assemblea;
c)
il libro delle delibere del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e
dei Sindaci Rrevisori;
d)
il libro degli inventari.
Art.22)
La tenuta materiale dei libri
amministrativo-contabili
relativi alla gestione dell'Associazione
è tenuta dal Consiglio Direttivo, che può delegare esperti esterni,
sotto il controllo del Presidente, che firma detti libri controllandone
l'esattezza dei dati. La tenuta dei registri contabili relativi alle
spese correnti delle sedi staccate è affidata ai Responsabili di Sede,
che li consegneranno a fine anno al Presidente, insieme ai documenti
giustificativi delle spese, per la predisposizione del conto consuntivo.
Il Presidente, o la persona all’uopo delegata, conserverà i documenti
giustificativi delle entrate e delle uscite delle sede centrale da
sottoporre, insieme con quelli delle sedi staccate, al controllo del
Consiglio Direttivo in sede di approvazione del conto consuntivo.
Art.23)
Tutti i documenti contabili, siano
libri che documenti
giustificativi delle spese, sono
pubblici, in pratica sono disponibili presso la sede legale per la
consultazione, previa richiesta scritta, da parte di tutti i soci.
TITOLO 6- NORME
GENERALI
Art.24)
Tutti gli incarichi
nell'Associazione sono gratuiti.
Indennità, rimborsi o compensi potranno
essere corrisposti ai soci solo in caso di effettuazione di attività
proprie dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Presidente,
in base alle vigenti disposizioni relative alla disciplina delle
attività sportive dilettantistiche.
Art.25)
Non è consentito agli
amministratori dell’Associazione
di assumere incarichi simili in altre
associazioni operanti nello stesso settore sportivo se non
preventivamente autorizzati dal Presidente, eccezion fatta per nomine
federali, vale a dire dell'associazione nazionale di riferimento,
qualora esistente.
Art.26)
Nessun socio contrae rapporto di
lavoro dipendente
con l'Associazione e non potrà mai
avanzare diritti o pretese in merito. Tutte le attività effettuate a
favore dell'Associazione devono essere sempre preventivamente
autorizzate dal Presidente. Attività autonomamente effettuate dai soci
non saranno né riconosciute né daranno diritto ad indennità, rimborsi o
compensi.
Art.27)
È vietata la ripartizione degli
utili di gestione;
le eventuali eccedenze dovranno essere
destinate all'acquisto di beni e servizi utili al raggiungimento degli
scopi sociali, mediante iscrizione dell'avanzo nel bilancio
dell'esercizio successivo.
Art.28)
In caso di scioglimento definitivo
dell’Associazione tutti i fondi
ed i beni divenuti di proprietà dovranno
essere donati ad altre organizzazioni perseguenti finalità similari,
oppure devoluti in beneficenza, secondo quanto delibererà l'Assemblea
stessa.
Art.29)
Lo scioglimento dell'Associazione
deve essere deliberato da
almeno i 3/4 dei soci. Nel caso esistano
pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il
Presidente potrà porre il veto sullo scioglimento, in quanto
personalmente responsabile della gestione sociale; sarà lo stesso
automaticamente autorizzato a vendere i beni sociali per coprire
eventuali debiti. Il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle
pendenze ed i soci che non intenderanno accettare la proroga delle
attività sociali dovuta al veto saranno ritenuti dimissionari.
Art.30)
In caso di gravi irregolarità del
funzionamento o gestione
dell’associazione, oppure di gravi
violazioni al regolamento sportivo, accertate dalla giustizia ordinaria
o sportiva e provocate da comportamenti degli organi dirigenti, tutti i
membri di questi organi decadranno dalle loro qualifiche. La dove le
competenti autorità facciano risalire le irregolarità o violazioni al
comportamento ad uno o più soci, questi dovranno essere
obbligatoriamente espulsi dall’associazione.
Art.31)
È possibile per il Consiglio
Direttivo deliberare la costituzione
di organismi collegiali interni senza
ricorrere a modifiche statutarie, nonché predisporre un regolamento
interno, per meglio disciplinare la vita dell'Associazione. Per tutto
quanto non previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento
interno, si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art.32)
I soci si impegnano
scrupolosamente al rispetto del presente
statuto e dell’eventuale regolamento
interno, in caso contrario potranno essere espulsi per indegnità o
denunciati alle autorità competenti in caso di responsabilità.
LIVORNO, 05 aprile
2006
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