ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“RYU HON “ROSIGNANO””

 

STATUTO

 

TITOLO 1 - L'ASSOCIAZIONE

 

Art.1)  E’ Costituita l’associazione sportiva di “ARTI MARZIALI”

           denominata:

“RYU HON “ROSIGNANO””

con sede in Rosignano Solvay Frazione di Rosignano M.mo (LI) in P.za Risorgimento 12 e i cui colori sociali sono:

NERO - ARANCIONE.

È possibile l'apertura di sedi dell’Associazione anche in altre città. Varia­zioni nella sede legale o nel domicilio fiscale comporteranno l'automatico adeguamento dei dati indicati del presente articolo, senza necessità di ulteriori atti.

 

Art.2)  L’associazione  è apolitica, non persegue scopo di lucro,

non è condizionata da distinzioni etniche, ideologiche e confessionali, è costituita come associazione sportiva dilettantistica e si propone di praticare l’attività delle ARTI MARZIALI, secondo le norme statutarie e i regolamenti della FIJLKAM, della quale riconosce l’autorità e ne accetta ogni decisione.

 

Art.3)  Scopi dell’organizzazione:

Promuovere, organizzare e gestire, nell’ambito della FIJLKAM, la pratica agonistica e la pratica dimostrativa delle ARTI MARZIALI.

 

 

TITOLO 2- PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

 

Art.4)  Il Patrimonio sociale è costituito:

a)       dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b)      da contributi finalizzati, lasciti e donazioni.

 

 Art. 5) L'Associazione può acquisire a titolo gratuito od oneroso

qualunque bene o servizio necessario al raggiungimento dei fini sociali, possedendo ed amministrando:

a)     le quote di iscrizione all'Associazione;

b)    i versamenti dei soci per la partecipazione alle attività sociali;

c)     i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli.

 

TITOLO 3- I SOCI

 

Art. 6) L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le

persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di domanda ed al versamento della quota fissa annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo.

È possibile per il Presidente conferire, a persone particolarmente meritevoli, la qualifica di socio onorario previa delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote di iscrizione.

 

Art. 7) Tutti i soci sono iscritti per un solo anno.

(1gennaio – 31 dicembre)

È esclusa la possibilità di iscrizione temporanea all’Associazione, quindi ogni domanda si intende presentata per la piena partecipazione alle attività sociali fino alla data del 31 dicembre di ciascun anno. È altresì esclusa la trasmissibilità della qualifica di socio, della quota associativa e contributi suppletivi, la rivalutazione della stessa quota e di eventuali contributi suppletivi versati.

 

Art. 8) Il Presidente è l'organo preposto all'ammissione di nuovi soci,

 sulla base delle indicazioni annualmente deliberate dal Consiglio Direttivo. La domanda, scritta, si intende accettata con la consegna o l'invio, al nuovo socio, della tessera sociale. Il rigetto di una domanda di iscrizione può esserci solo per gravi motivi (persona con precedenti penali, certezza di una precedente espulsione del richiedente da altra associazione similare, mancanza di requisiti morali) e dovrà essere motivata al Consiglio Direttivo da parte del Presidente. Avverso questo rigetto è ammesso ricorso, da parte del richiedente, allo stesso Consiglio Direttivo.

  

Art. 9)  Nessun socio può esprimere pareri, opinioni od assumere

obbligazioni per conto dell'Associazione, se non formalmente autorizzato dal Presidente. Il controllo sull'operato dei soci, sia esso amministrativo, etico o disciplinare, è competenza del Consiglio Direttivo, che deve agire, oltre che di propria iniziativa, anche a seguito di segnalazione del Presidente, del Responsabile di Sede, di altri soci, di esterni all'Associazione.

 

Art.10)  È possibile delegare ad alcuni soci, in possesso di specifiche

competenze, la direzione di settori dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo e successivo incarico del Presidente. La nomina può essere revocata dal Presidente, sempre previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora il socio non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidato.

 

Art.11)  La qualità di socio si perde per mancato rinnovo dell'iscrizione,

per dimissioni o per indegnità, decretata dal Presidente su delibera Consiglio Direttivo.

 

Art.12) I soci si distinguono in:

a.)   socio fondatore:

per socio fondatore si intendono i soci firmatari del seguente atto costitutivo:

b.)   socio ordinario/atleta:

per socio ordinario si intendono tutti coloro che richiedono di associarsi.

 

TITOLO 4- GLI ORGANI SOCIALI

 

Art.13) Gli organi sociali sono:

·        Il Presidente;

·        Il Vice Presidente;

·        Il Consiglio Direttivo;

·        Il Segretario economo;

·        I Revisori dei conti;

·        Il Collegio dei Probiviri.

Nessuna delle predette cariche è soggetta a specifiche retribuzioni.

Rimangono in carica per due anni sociali e vengono sostituiti con regolari votazioni dei soci a fine mandato, o per regolari dimissioni dell’interessato.

 

Art.14) L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

È costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto nelle riunioni dell'Assemblea generale, purché in regola con l'iscrizione e con il versamento delle quote sociali.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea è ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto al voto, ma nessun socio può presentare più di una delega.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed una volta ogni due anni per l'elezione del Consiglio Direttivo; al fine di garantire la massima democrazia nell’elezione degli organi sociali, ai soci che non possono direttamente intervenire alla riunione è consentito esprimere il voto per corrispondenza scritta o elettronica.

L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associa­zione, la destinazione dei beni sociali in caso di scioglimento, o per discutere altri gravi od importanti argomenti. Per queste materie non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione straordinaria viene anche disposta, d'ob­bligo, quando lo richieda la maggioranza semplice (metà più uno) dei membri del Consiglio Direttivo o i 3/4 degli aventi diritto al voto.

Tutte le assemblee sono convocate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento con avviso scritto affisso nella sede sociale, lettera indirizzata a tutti i soci, nonché eventuali altre forme di comunicazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con un numero di presenti pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, cioè trascorsa un'ora dalla prima convocazione, con qualunque numero di presenti. Le delibe­razioni sono in ogni caso assunte con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

 

Art.15) Il Presidente

E’ il legale rappresentante dell'Associazione, l'unica persona abili­tata ad esprimere ufficialmente le volontà sociali e ad assumere obbligazioni per conto dell'Associazione. Rimane in carica due anni, con mandato rinnovabile e viene eletto dall’Assemblea dei soci fra i propri membri. La nomina avviene in prima votazione con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei presenti. In caso di temporaneo impedimento all'esercizio delle sue funzioni, oppure in caso di giustificata assenza alle riunioni degli organi statutari, è automaticamente sostituito dal mem­bro del Consiglio Direttivo più anziano nell'iscrizione all'Associazione. In caso di cessazione definitiva dall’incarico o in caso di decesso il membro più anziano del Consiglio Direttivo si incaricherà di indire entro sei (6) mesi nuove elezioni.

 

Art.16) Il Consiglio Direttivo

è composto da cinque membri eletti ogni due anni dall’Assemblea dei soci fra i propri membri. La nomina avviene in prima votazione con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei presenti. Non esistono formalità particolari per la presentazione delle candidature per questo organo; ogni socio potrà presentare la propria entro il 31 dicembre dell’anno antecedente alle votazioni. In sede di Assemblea Generale sarà effettuato il controllo della sussistenza delle condizioni di eleggibilità (aver presentato domanda di iscrizione all’associazione ed essere in regola con il versamento delle quote sociali), quindi si passerà alla votazione ed i cinque soci che riporteranno il maggior numero di voti saranno eletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti i quali rimangono in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività sociali ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari, quan­tifica annualmente le quote di iscrizione.

Viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera o altri mezzi di comunicazione, anche elettronica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In caso di rifiuto di convocazione da parte del Presidente è ammessa l'auto-convocazione su richiesta di almeno tre membri. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive, op­pure dimissionario, od anche espulso, è dichiarato decaduto e sostituito immediatamente mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso di esaurimento della lista il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare anche con un numero di membri inferiore al previsto, purché il numero di quelli in carica non sia inferiore a tre, nel qual caso sarà necessario indire una nuova Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. Il Consiglio Direttivo così integrato, decadrà in ogni caso al termine dei due anni dall’elezione iniziale.

Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio, in quanto il Presidente, in qualità di responsabile nei confronti di terzi, può rifiutare di disporre spese prive di copertura finanziaria.

Tutte le delibere, sia dell’Assemblea dei soci sia del Consiglio Direttivo, sono pubbliche, in pratica sono disponibili presso la sede legale per la consultazione, previa richiesta scritta, da parte di tutti i soci.

  

Art.17) I Revisori dei conti

Sono nominati dall’assemblea ordinaria nella misura di due effettivi e uno supplente.

I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’associazione.

I revisori dei conti restano in carica con le stesse modalità del consiglio direttivo.

 

Art.18) Il Collegio dei Probiviri

è nominato dall’assemblea ordinaria nella misura di due effettivi. Hanno il compito di intervenire sulle questioni interne dell’Associazione sui diverbi dei Soci. Restano in carica con le stesse modalità del consiglio direttivo.

 

TITOLO 5- LA GESTIONE FINANZIARIA

 

Art.19) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo con la collaborazione dei Responsabili di Sede, sono approvati dall’Assemblea dei Soci entro il 28 febbraio di ogni anno. È ammesso utilizzare il consuntivo come preventivo di partenza per la gestione dell’esercizio finanziario successivo. Eventuali variazioni nei capitoli di entrata e di uscita saranno soggetti ad approvazione in sede di consuntivo.

 

Art.20) Il Presidente

è l'organo preposto a disporre impegni di spesa sia per il funzionamento sia per l’acquisto di attrezzature. Può disporre direttamente acquisti di beni e servizi fino all’importo massimo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. Per impegni di spesa di valore unitario superiore a detto importo dovrà sottoporre la spesa all’approvazione del Consiglio Direttivo, presentando almeno tre preven­tivi, da comparare sia sotto il profilo dell’economicità dell’offerta che della validità del prodotto.

 

Art.21) Oltre a tutti i registri previsti dalle norme tributarie

ed amministrative, l'Asso­ciazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:

a)     il giornale di cassa delle entrate e delle uscite;

b)    il libro verbali dell'Assemblea;

c)     il libro delle delibere del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Sindaci Rrevisori;

d)    il libro degli inventari.

 

Art.22) La tenuta materiale dei libri amministrativo-contabili

relativi alla gestione dell'Associazione è tenuta dal Consiglio Direttivo, che può delegare esperti esterni, sotto il controllo del Presidente, che fir­ma detti libri controllandone l'esattezza dei dati. La tenuta dei registri contabili relativi alle spese correnti delle sedi staccate è affidata ai Responsabili di Sede, che li consegneranno a fine anno al Presidente, insieme ai documenti giustificativi delle spese, per la predisposizione del conto consuntivo. Il Presidente, o la persona all’uopo delegata, conserverà i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite delle sede centrale da sottoporre, insieme con quelli delle sedi staccate, al controllo del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del conto consuntivo.

 

Art.23) Tutti i documenti contabili, siano libri che documenti

giustificativi delle spese, sono pubblici, in pratica sono disponibili presso la sede legale per la consultazione, previa richiesta scritta, da parte di tutti i soci.

 

TITOLO 6- NORME GENERALI

 

Art.24) Tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti.

Indennità, rimborsi o compensi po­tranno essere corrisposti ai soci solo in caso di effettuazione di attività proprie dell'Asso­ciazione e preventivamente autorizzate dal Presidente, in base alle vigenti disposizioni relative alla disciplina delle attività sportive dilettantistiche.

 

Art.25) Non è consentito agli amministratori dell’Associazione

di assumere incarichi simili in altre associazioni operanti nello stesso settore sportivo se non preventivamente autorizzati dal Presidente, eccezion fatta per  nomine federali, vale a dire dell'associazione nazionale di riferimento, qualora esistente.

 

Art.26) Nessun socio contrae rapporto di lavoro dipendente

con l'Associazione e non potrà mai avanzare diritti o pretese in merito. Tutte le attività effettuate a favore dell'As­sociazione devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Presidente. Attività autonomamente effettuate dai soci non saranno né riconosciute né daranno diritto ad indennità,  rimborsi o compensi.

 

Art.27) È vietata la ripartizione degli utili di gestione;

le eventuali eccedenze dovranno essere destinate all'acquisto di beni e servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali, mediante iscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo.

  

Art.28) In caso di scioglimento definitivo dell’Associazione tutti i fondi

ed i beni divenuti di proprietà dovranno essere donati ad altre organizzazioni perseguenti finalità similari, oppure devoluti in beneficenza, secondo quanto delibererà l'Assemblea stessa.

 

Art.29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da

almeno i 3/4 dei soci. Nel caso esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presi­dente potrà porre il veto sullo scioglimento, in quanto personalmente responsabile della gestione so­ciale; sarà lo stesso automaticamente autorizzato a vendere i beni sociali per coprire eventuali debiti. Il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle pendenze ed i soci che non intenderanno accettare la proroga delle attività sociali dovuta al veto saranno rite­nuti dimissionari.

 

Art.30) In caso di gravi irregolarità del funzionamento o gestione

dell’associazione, oppure di gravi violazioni al regolamento sportivo, accertate dalla giustizia ordinaria o sportiva e provocate da comportamenti degli organi dirigenti, tutti i membri di questi organi decadranno dalle loro qualifiche. La dove le competenti autorità facciano risalire le irregolarità o violazioni al comportamento ad uno o più soci, questi dovranno essere obbligatoriamente espulsi dall’associazione.

 

Art.31) È possibile per il Consiglio Direttivo deliberare la costituzione

di organismi collegiali interni senza ricorrere a modifiche statutarie, nonché predisporre un regola­mento interno, per meglio disciplinare la vita dell'Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno, si rinvia alle norme del Codice Civile.

 

Art.32) I soci si impegnano scrupolosamente al rispetto del presente

statuto e dell’eventuale rego­lamento interno, in caso contrario potranno essere espulsi per indegnità o denunciati alle autorità competenti in caso di responsabilità.

 

 

LIVORNO,  05 aprile  2006

 

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